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L’attuale crisi energetica è l’argomento del giorno e, di fronte all’incremento prospettato di costi per famiglie e imprese, molti invocano la tassazione degli extra-profitti realizzati dalle imprese energetiche. In vista del live webinar di ICC Italia su “I prelievi straordinari sulle imprese energetiche”, che si terrà giovedì 15 settembre alle ore 17.00, dopo aver affrontato con l’Avv. Paolo de’ Capitani il tema della legittimità di tale prelievo da parte del Governo, proseguiamo l’approfondimento con l’Avv. Stefano Carmini.

Avv. Stefano Carmini, in cosa consiste l’implementazione dell’art. 15-bis del D.L. Aiuti.?

Si tratta di un meccanismo di compensazione differente dal prelievo, dal momento che riguarda solo i produttori di energia elettrica da fonti alternative e prevede un confronto tra prezzi realizzati e prezzi di riferimento, che porta a conguagli dovuti al o pagati dal G.S.E. S.p.A.

Per capire meglio, i produttori di energia da fonti alternative potrebbero, quindi, essere costretti a pagare conguagli, venendo, in tal modo, penalizzati rispetto ai produttori di energia da fonti tradizionali?

Sostanzialmente sì: questo è uno degli aspetti critici del provvedimento. Il concetto base è che questi produttori potrebbero ingiustamente lucrare benefici derivanti dagli incrementi di prezzo dell’energia prodotta da fonti tradizionali, perché il mercato energetico è unico e tiene conto dei rincari applicati sui prodotti fossili, in conseguenza dell’attuale crisi di mercato e bellica.

Quindi lo scopo è, sostanzialmente, indurre i produttori di energia da fonti alternative ad abbassare i loro prezzi per non subire il prelievo?

In un certo senso sì, anche se il meccanismo compensativo opera sull’energia immessa in rete nel periodo dal 1° febbraio 2022 fino al 31 dicembre 2022 (con possibile estensione al 30.06.2023), determinando un prelievo a conguaglio, anche su rapporti di fornitura riconducibili a contratti risalenti nel tempo, cosicché nell’attuale situazione potrebbe risultare difficile la gestione di tale conguaglio (pressoché inevitabile) per le imprese produttive che non potevano immaginare di subire (a posteriori) tale sostanziale decurtazione di prezzo.

Così non si rischia di disincentivare la creazione di energia da fonti alternative?

In effetti sì. Questo risulta in contrasto anche con gli obiettivi individuati dalla Commissione Europea nella raccomandazione Toolbox REPowerEU. Non è, però, escluso che il provvedimento confligga anche con principi costituzionali e unionali, così come fatto rilevare dai produttori di energia nella consultazione svolta da ARERA nell’esercizio dei poteri regolamentari ad essa attribuiti.

Si possono, quindi, intravedere possibili contenziosi, analogamente a quelli preannunciati sugli extra-profitti?

Temo di sì e, pur essendo prevista una competenza esclusiva del giudice amministrativo in materia energetica, l’atecnicismo utilizzato dal Legislatore nella redazione del provvedimento in questione potrebbe costituire un problema anche nell’individuazione dell’organo giurisdizionale competente a risolvere le dispute.

Queste e altre domande verranno sottoposte agli esponenti della Commissione Taxation di ICC Italia e gli esperti di settore che si confronteranno su queste novità.

Vi aspettiamo all’ ICC Italia Live Webinar che si terrà online il 15 settembre dalle 17 alle 19.00.

Rivedi il webinar

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