In Incoterms®, L'Esperto risponde, MYICC Italia, Press News, Primo Piano

ICC Italia ha il piacere di presentare il nuovo format “L’Esperto risponde“. Domande e dubbi di aziende e professionisti sulle tematiche di competenza ICC esaminati e risolti direttamente dagli esperti delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro di ICC Italia.

La nuova rubrica prende avvio con il prezioso contributo del Prof. Maurizio Favaro in materia di Incoterms®. Già autore della Guida Ragionata Agli Incoterms® 2020, Favaro risponderà a quesiti pratici in materia di Incoterms® con un approccio casistico orientato a fugare i dubbi che emergono nell’operatività.

Quesito

Un buyer giapponese che fa acquisti di abbigliamento in Italia per conto di un noto Department Store di Tokyo, insiste a chiedere quotazioni con la resa FOB/Aeroporto (Milano Malpensa). Non troviamo questo termine tra gli Incoterms® e ci chiediamo quale sia il rischio per noi nell’utilizzo di una clausola del genere.

Risposta

Il compratore giapponese, ignaro o incurante dell’esistenza di termini appartenenti agli Incoterms® più appropriati alla consegna in ambito aeroportuale, commette l’errore di citare nel contratto di acquisto una clausola appartenente a un’edizione superata di detti termini, precisamente quello del 1980, senza citare tale circostanza. Cosa che potrebbe dimostrarsi rischiosa per entrambe le parti.
Apparentemente potrebbe sembrare perfino cavilloso non ammettere tra le condizioni di una trattativa commerciale internazionale un termine mercantile solo per il fatto di non essere citato nell’attuale edizione, cioè quello del 2020. Ma non c’è alcuna capziosità nel tentativo di agevolare nelle parti il processo di apprendimento e corretto utilizzo di questo straordinario strumento semplificativo del commercio internazionale costituito dagli Incoterms.
Questo set di regole è indispensabile all’esportatore e all’importatore – per definizione situati in Paesi diversi (con tutto quello che ciò può comportare in termini di diversità di lingua, usi, prassi, cultura, leggi, ecc.) – per dare un’interpretazione uniforme ai termini, a volte anche di fantasia, che con autonomia e massima libertà si richiamano nei contratti di compravendita per stabilire la ripartizione di oneri e rischi nel trasferimento delle merci. Non è detto infatti che la portata giuridica di un CIF o di un FOB venga percepita allo stesso modo sia dal venditore che dal compratore.

Che garanzie di (corretta) interpretazione può dare un cliente mai conosciuto prima? La probabilità che in una resa CIF, per esempio, il compratore sottovaluti il fatto che le merci viaggino a suo rischio e non a quello del fornitore, esiste, e ciò anche presso operatori per così dire
insospettabili quali quelli dei Paesi più progrediti, o presso alcuni merchants di commerci particolari legati a formulazioni adatte al settore, quali per esempio CIF Sound Delivery, CIF Final at Loading, CIF Tale Quale (o Tel Quel), ecc.
Così anche per il FOB che a volte assume declinazioni diverse come FOB Freight Prepaid, FOB Partenza, Fob Arrivo, FOB at Seller’s Option.
Nella loro intoccabile autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.), le parti possono convenire se ricorrere o meno agli Incoterms® e, in quest’ultimo caso, anche l’Edizione in cui il termine si trova anche se non corrispondente a quella in corso (nel caso specifico l’Edizione 1980).

La presentazione corretta sarà quindi: FOA Malpensa), Incoterms® 1980. Non semplice accortezza, questa, o cavillo operativo, bensì un obbligo giuridico per le parti che di termini desueti fanno consensualmente ricorso per poterli considerare cogenti (cioè inderogabili) a tutti gli effetti. Meglio, però, avvalersi il più possibile dell’Edizione corrente.

Occorre precisare che:

  • Alcuni termini storici quali il FOB e il CIF – i più noti e usati dai ceti mercantili mondiali – pur mantenendo intatta la loro struttura, riportano pur tuttavia diversità di estensione delle obbligazioni del venditore che come nel FOB fino all’Edizione 2000 perfezionava la consegna della merce al suo “semplice “ attraversamento della murata della nave, mentre che dall’Edizione 2010 il punto critico
    si spostava in un più logico “On Board” (tenendo conto delle diverse categorie di navi mercantili, oppure la resa CIF e CIP in cui nell’Edizione 2020, per la prima volta , l’ampiezza della copertura assicurativa non era più uguale per entrambe (leggi “minima” come la “rischio base” italiana o il Clausolario C delle Institute Cargo Clauses Inglesi), bensì diversificata fra la CIF che mantiene quella minima e la CIP che adotta la All Risks (ICC / A).

Per maggiori informazioni sugli Incoterms® 2020 vi invitiamo a visitare questa sezione.

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