In Incoterms®, L'Esperto risponde, MYICC Italia

La rubrica di ICC Italia “L’esperto risponde” si arricchisce del contributo della Dott.ssa Giovanna Bongiovanni, Componente del Gruppo di Revisione Incoterms® di ICC Italia.

Quesito su Incoterms®

Due cartoni contenenti abbigliamento di nostra produzione (operiamo nella fascia alta di mercato) e venduti a un cliente di Hong Kong con termine di resa franco fabbrica e con condizioni di pagamento CAD, sono stati rubati durante il trasporto camionistico da Milano a Lussemburgo ove avrebbero dovuto essere caricati su un aereo della China Airlines. Il furto è stato denunciato ai carabinieri e le ricerche sono in corso.
Il cliente, al quale abbiamo segnalato lo spiacevole contrattempo, ci richiede di anticipargli per fax una dichiarazione con cui autorizziamo il loro assicuratore ad utilizzare il nostro nome nell’azione legale nei confronti del vettore. Dichiarazione che dovrebbe poi garantirci l’indennizzo di qualsiasi danno o perdita a seguito di tale azione. Cosa comporta un documento del genere?

Risposta

L’interessante quesito pone, innanzitutto, in evidenza tre considerazioni di carattere generale che risulta utile ribadire ancora una volta:

1) quanto si riveli labile il senso di sicurezza degli operatori abituati a vendere con la clausola franco fabbrica, come nel caso di specie;

2) l’importanza di un corretto utilizzo dei termini di resa della merce e quindi delle regole Incoterms® della Camera di Commercio Internazionale (ICC), nonché del loro richiamo esplicito (qui apparentemente assente) all’interno del contratto, per evitare difficoltà interpretative delle obbligazioni delle parti per tutti gli aspetti concernenti la consegna della merce;

3) pur non avendo alcun obbligo di stipulare un contratto di assicurazione con il termine EXW sarebbe prudente da parte del venditore vagliare una copertura assicurativa per i rischi fiscali che nonostante la resa, in caso di furto, lo rendono comunque responsabile ai fini IVA.

Si tratta di aspetti che andrebbero valutati ogni volta che si intraprende una relazione con un cliente estero, nel rispetto dei criteri di sicurezza imposti da qualsiasi attività e, a maggior ragione, in quella export così importante per tutti gli operatori italiani ed in particolare per quelli del settore abbigliamento di fascia alta di mercato.

La clausola Ex Works secondo le regole ICC Incoterms® stabilisce che la principale obbligazione del venditore sia quella di fornire la merce conformemente al contratto di vendita corredata dalla fattura di vendita e di ogni altro documento eventualmente previsto nel contratto stesso. Per quanto attiene alla consegna, il venditore deve mettere la merce, senza obbligazione di caricarla sul mezzo di prelevamento, a disposizione del compratore nel luogo di consegna convenuto alla data o nel periodo stipulato.

L’obbligazione principale del compratore è di pagare il prezzo come stabilito nel contratto di vendita, oltre che di ritirare la merce.

Ed è proprio alla strettissima correlazione tra contratto di vendita e di trasporto che il venditore EXW deve prestare attenzione. Nel negoziare con la controparte la forma tecnica di pagamento sono considerate molte variabili (rischio Paese, valutario, situazione finanziaria e solvibilità dell’importatore, ecc.) ma quasi mai il trasporto ed i rischi ad esso connessi.

Sembra sin troppo facile ipotizzare che il compratore, una volta venuto a conoscenza del furto, abbia automaticamente deciso di non provvedere al ritiro – contro pagamento – dei documenti indirizzati, al pari della merce, alla banca incaricata dell’incasso, violando quindi un suo preciso obbligo.

Non sembra, tuttavia, legittimo il rifiuto dell’acquirente di pagare il controvalore della merce, anche se rubata prima dell’arrivo al suo magazzino, perché contrattualmente la consegna con resa EXW era regolarmente avvenuta nel Paese di partenza.

Il soggetto avente la merce in rischio era proprio il compratore (che per tale ragione si era assicurato) e, in quanto beneficiario della garanzia, dopo aver provveduto a regolare la fornitura, si sarebbe dovuto rivolgere al proprio assicuratore per ottenere l’indennizzo, producendo una documentazione completa da cui si evinca il suo diritto al reclamo e all’incasso dell’indennità assicurativa.

Buona parte dei documenti da presentare sono proprio quelli che il compratore non ha ritirato dalla banca ma è vero anche che il mancato pagamento non ha causato alcuna conseguenza all’assicurato, che non ha necessità di reintegrare il proprio patrimonio e quindi nessun indennizzo gli è dovuto.

La richiesta dell’attestazione che il venditore è stato invitato a produrre tende a fare del venditore medesimo il beneficiario della garanzia dal momento che la merce non è stata pagata. Ma i tempi necessari al risarcimento potrebbero essere lunghi, il recupero rischia di essere difficile e laborioso e presentare qualche incertezza anche perché sono ignote le condizioni della copertura, il valore assicurato, l’inclusione di eventuali scoperti o franchigie nonché di particolari limitazioni di garanzia, per esempio per il rischio di furto.

Il suggerimento nel caso in esame è quindi di non rilasciare alcuna dichiarazione e di insistere invece con il cliente per il pagamento, evidenziando come questo sia la conseguenza derivante dal puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali attinenti alla consegna.

Per il futuro, e questo caso lo insegna, il consiglio è quello di assicurare comunque l’interesse indiretto del venditore sul carico, al di là dei termini contrattuali pattuiti, facendo ricorso alle garanzie sussidiarie conosciute sul mercato assicurativo come contingencies.

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