In Customs And Trade Facilitation

L’Agenzia delle Dogane ha emanato nel mese di agosto la circolare n. 28/2020 “Smart Terminal”, in cui illustra la procedura per le navi extra UE in arrivo nei porti italiani per avvalersi dello “Sdoganamento in mare”. Le due procedure combinate, grazie alla presentazione anticipata del manifesto delle merci in arrivo e le relative dichiarazioni doganali, consentiranno di velocizzare il traffico merci nelle aree portuali e ottimizzare la supply chain in Italia.

La circolare tiene in parte conto delle osservazioni sollevate dagli operatori nel corso di un Open Hearing dedicato, tenutosi lo scorso 5 agosto. ICC Italia ha trasmesso alcune osservazioni che, nell’elogiare l’iniziativa, evidenziano criticità che da anni affliggono questa procedura, auspicando il loro superamento ed una efficace applicazione delle due procedure:
• i tempi e le modalità di sdoganamento relativi alla nave che non ha lasciato il porto precedente;
• le spedizioni di merci non containerizzate;
• i controlli sanitari, che risultano più frequenti sui prodotti alimentari refrigerati o congelati, ritardando di fatto i tempi della fase di sbarco alla consegna, rispetto a merci non deperibili che risultano quindi sdoganati più velocemente.
Con la circolare, pur non risolvendo la questione sanitaria, che rimane un ostacolo al regolare flusso delle procedure, si supererà finalmente l’annoso problema relativo ai tempi e alle modalità di sdoganamento prima dell’effettivo arrivo in un porto.

E’ possibile scaricare la circolare 28/2020 al seguente link.
Il 31 agosto si è inoltre svolto l’Open Hearing “E-commerce” dedicato alla semplificazione nazionale del processo di reintroduzione in franchigia di beni esportati tramite commercio elettronico. Con la nuova procedura che l’ADM intende adottare, sarebbe sufficiente un’unica autorizzazione preventiva per poter autorizzare le reintroduzioni, a condizione che siano rispettati requisiti e condizioni, tra cui: numero minimo mensile di operazioni, possesso codice EORI, tracciabilità singolo prodotto. Questo determinerebbe i vantaggi di minori controlli per gli operatori autorizzati e per la Dogana.

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