In Customs And Trade Facilitation

Consultazione pubblica esplorativa sull’istituzione nell’UE di decisioni relative a informazioni vincolanti nel campo della valutazione in dogana
A cura di Sara Armella, Coordinatore della Commissione Dogane & Trade Facilitation

La DG TAXUD della Commissione Europea ha avviato nel marzo scorso una consultazione esplorativa volta a conoscere il parere delle parti interessate su:
• un’eventuale iniziativa della Commissione, fondata sul codice doganale dell’Unione, per istituire una base giuridica per le informazioni vincolanti sul valore;
• il potenziale ambito di applicazione delle informazioni vincolanti sul valore, individuando gli elementi (componenti) del valore doganale delle merci che potrebbero essere oggetto di tali decisioni.

Gli elementi chiave dello scambio internazionale di merci, su cui si basano le dichiarazioni doganali, sono la classificazione tariffaria delle merci, la loro origine e il loro valore. Questi tre elementi sono essenziali per il calcolo dei dazi doganali. Mentre per i primi due elementi sono già disponibili decisioni anticipate (le cosiddette decisioni doganali o anche informazioni vincolanti, come vengono chiamate nell’Unione europea), non lo sono per il valore in dogana. Queste possono essere uno strumento utile per rendere disponibile a livello dell’UE Il trattamento ai fini della valutazione del valore in dogana che un operatore economico può attendersi a livello nazionale ai sensi del diritto UE in materia di valutazione. Tali decisioni non determinerebbero o confermerebbero l’effettivo valore in dogana di una particolare partita, ma dovrebbero indicare il trattamento da applicare ad un determinato elemento del valore in dogana. La consultazione è rivolta a imprese (in particolare operatori economici e importatori), organizzazioni imprenditoriali, autorità pubbliche, mondo accademico al fine di accertare le circostanze in cui più frequentemente possono verificarsi problemi relativi alla determinazione del valore doganale, o le disposizioni sul valore dell’operazione la cui applicazione causa maggiore problematiche, o ancora le questioni più frequentemente sollevate con le autorità doganali nazionali.

ICC ha partecipato alla consultazione rispondendo al questionario on line sul sito della DG Taxud.

Dalle risposte raccolte tra i propri membri è emerso che, tra i problemi maggiormente riscontrati dalle imprese, la mancanza di armonizzazione e uniformità nell’applicazione delle disposizioni in materia di valore in dogana e delle loro interpretazioni da parte delle autorità doganali dei Paesi membri rappresenta un forte ostacolo alla omogenea operatività nel territorio unionale.

Certezza del diritto, riduzione delle controversie, maggiore compliance, equità di trattamento e uniforme applicazione della legge in tutto il territorio unionale, procedure amministrative più efficienti: questi i vantaggi attesi dalla introduzione delle decisioni vincolanti sulle informazioni, secondo le imprese interpellate da ICC.

Gli elementi che secondo ICC dovrebbero essere coperti dalle Informazioni Vincolanti ci sono: valore della transazione in occasione della vendita, riduzioni e adeguamenti dei prezzi, transfer pricing, royalty e diritti di licenza.

ICC concorda che si stabilisca un periodo di validità predefinito, abbastanza lungo da offrire certezza del diritto, ma raccomanda altresì l’introduzione di un periodo transitorio per consentire gli opportuni aggiustamenti.

Una volta introdotte, tali Informazioni dovrebbero essere opportunamente rese disponibili sui siti nazionali e database pubblici, similarmente a quelle Tariffarie.

Com’è noto, il nuovo codice doganale dell’Unione ha introdotto una significativa novità rispetto alla normativa previgente, rappresentata dal “valore concordato”: in generale l’art. 35 CDU prevede che, previa richiesta e in casi specifici, le autorità doganali possono adottare decisioni relative alle informazioni vincolanti, anche in relazione al valore: il contenuto di principio, tuttavia, a oggi non è ancora stato declinato in istituti generali, come previsto in materia di Itv o Ivo. La norma rappresenta la base giuridica per l’adozione di decisioni doganali vincolanti diverse dalle Itv e dalle Ivo, definite anche “ruling sul valore” o Ivv. A tal fine, l’art. 70, par. 1, CDU precisa che “La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione (…), eventualmente adeguato”. Tale ultimo inciso rappresenta una novità, poiché consente di dichiarare anche un valore frutto di forfetizzazione, individuato conformemente all’art. 73 CDU.
L’autorizzazione al valore concordato può essere concessa, in primo luogo, se la procedura della dichiarazione semplificata comporterebbe, nel caso concreto, un costo amministrativo sproporzionato. Essa consiste nella presentazione della dichiarazione doganale priva dell’indicazione del prezzo, previa autorizzazione della dogana e rilascio di idonea garanzia; la procedura si perfeziona poi con la presentazione di una dichiarazione complementare (art. 147 RD), che integra la dichiarazione semplificata e deve essere presentata (in via eccezionale, per il valore in dogana) fino a un termine massimo di tre anni.
Il valore concordato rappresenta un’alternativa alla procedura della dichiarazione semplificata sul valore ed è subordinata al rispetto, da parte del richiedente, delle condizioni sostanziali previste per l’autorizzazione Aeo (art. 71 RD). La nuova procedura del ruling sul valore consente, da un lato, di operare risparmi in termini di adempimenti, costi gestionali e finanziari e, dall’altro, di concordare preventivamente, con l’Agenzia, un elemento fondamentale della liquidazione daziaria, annullando, sul punto, il rischio di contestazioni successive.

Come ICC Italia concordiamo sul fatto che questa significativa innovazione debba ricevere un quadro di riferimento generale per le Amministrazioni doganali dei singoli Stati membri. Suggeriamo, inoltre, che siano introdotte adeguate forme di monitoraggio e di coordinamento, da parte della Commissione europea, sul rilascio dei ruling sul valore da parte dei singoli Stati (es. Banca dati istituita per Itv), per consentire un costante controllo sull’applicazione del ruling sul valore da parte delle singole amministrazioni, al fine di evitare situazioni di ruling shopping, già segnalate in passato in materia di Itv.

E’ qui disponibile il position paper ICC sul tema delle Informazioni Vincolanti sul valore in dogana.

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