Gli Incoterms® (International Commercial Terms) sono le regole ufficiali della Camera di Commercio Internazionale (ICC) che disciplinano la ripartizione di costi, rischi e responsabilità tra venditore e compratore nei contratti di compravendita di merci.
Cosa sono gli Incoterms®
Elaborati e pubblicati dall’ICC dal 1936 e aggiornati periodicamente, gli Incoterms® rappresentano uno standard contrattuale globale, utilizzato quotidianamente nelle operazioni di commercio internazionale – e sempre più spesso anche nazionale – per definire con chiarezza gli obblighi delle parti lungo la catena logistica.
L’utilizzo corretto delle regole Incoterms® consente di ridurre in modo significativo il rischio di controversie, fraintendimenti e inefficienze operative.
È importante sottolineare che gli Incoterms® non costituiscono un contratto di vendita autonomo, ma operano esclusivamente come clausole contrattuali, che devono essere espressamente richiamate e integrate in un contratto di vendita.
Cosa regolano gli Incoterms®
Le regole Incoterms® disciplinano esclusivamente alcuni aspetti specifici del contratto di vendita, legati alla consegna delle merci e alla distribuzione delle responsabilità operative tra le parti.
In particolare, definiscono:
- gli obblighi del venditore e del compratore, indicando chi deve svolgere determinate attività operative;
- il punto e il momento di trasferimento del rischio, ossia quando il rischio di perdita o danneggiamento delle merci passa dal venditore al compratore;
- la ripartizione dei costi, tra cui costi di trasporto, carico e scarico, assicurazione (quando prevista) e formalità doganali.
Obblighi delle parti
Gli Incoterms® chiariscono, tra l’altro:
- chi organizza e paga il trasporto;
- chi si occupa delle formalità doganali di esportazione e importazione;
- chi deve fornire i documenti di trasporto.
Trasferimento dei rischi
Uno degli elementi centrali delle regole è l’individuazione del luogo di consegna (“delivery”), che coincide con il momento in cui il rischio passa dal venditore al compratore, indipendentemente dal pagamento del prezzo o dal trasferimento della proprietà.
Ripartizione dei costi
Le regole precisano inoltre la distribuzione dei costi lungo la filiera logistica, contribuendo a rendere l’operazione commercialmente trasparente e prevedibile.
Cosa NON regolano gli Incoterms®
Nonostante la loro rilevanza operativa, gli Incoterms® non regolano numerosi aspetti fondamentali del contratto di vendita, che devono essere disciplinati separatamente.
In particolare, gli Incoterms® non regolano:
- il trasferimento della proprietà delle merci;
- il prezzo e le modalità di pagamento;
- i rimedi contrattuali in caso di inadempimento;
- la legge applicabile e la risoluzione delle controversie;
- le specifiche tecniche delle merci.
La mancata regolamentazione di questi elementi nel contratto di vendita può generare controversie anche quando il termine Incoterm è stato scelto ed applicato correttamente.
Gli Incoterms® 2020: le regole attualmente in vigore
- regole per qualsiasi modalità di trasporto;
- regole per il trasporto marittimo e fluviale.
Approfondisci l’edizione vigente e le singole regole Incoterms® 2020
Termini per qualsiasi modalità di trasporto
EXW – Ex Works (Franco Fabbrica) Il venditore mette la merce a disposizione presso la propria sede senza carico né sdoganamento.
FCA – Free Carrier (Franco Vettore) Il venditore consegna la merce al vettore indicato dal compratore e si occupa dello sdoganamento export.
CPT – Carriage Paid To (Trasporto Pagato fino a) Il venditore paga il trasporto fino alla destinazione, ma il rischio passa al compratore già alla consegna al vettore.
CIP – Carriage and Insurance Paid To (Trasporto e Assicurazione Pagati fino a) Come CPT, ma il venditore deve anche fornire copertura assicurativa durante il trasporto.
DAP – Delivered At Place (Reso al Luogo di Destinazione) Il venditore consegna la merce pronta per lo scarico nel luogo di destinazione.
DPU – Delivered at Place Unloaded (Reso al Luogo di destinazione Scaricato) Il venditore consegna la merce già scaricata nel luogo concordato.
DDP – Delivered Duty Paid (Reso Sdoganato) Il venditore si occupa di tutto: trasporto, dazi, sdoganamento e consegna.
Termini per il trasporto marittimo
FAS – Free Alongside Ship (Franco lungo Bordo) La merce viene consegnata accanto alla nave nel porto di imbarco
FOB – Free On Board (Franco a Bordo) Il venditore consegna la merce a bordo della nave
CFR – Cost and Freight (Costo e Nolo) Il venditore paga il trasporto fino al porto di destinazione, ma il rischio passa al momento dell’imbarco
CIF – Cost, Insurance and Freight (Costo, Assicurazione e Nolo) Come CFR, ma il venditore include anche l’assicurazione durante il trasporto
Il ruolo di ICC e di ICC Italia
- pubblicazioni ufficiali,
- corsi di formazione,
- articoli di approfondimento e
- orientamenti interpretativi.
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Scarica strumenti pratici ICC per comprendere e applicare gli Incoterms® nelle operazioni di commercio internazionale.
Incoterms® 2020 Checklist and Flowcharts
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National regulatory barriers to the Incoterms® 2020 rules
Guida per operatori economici, avvocati e professionisti del settore doganale.
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Storia degli Incoterms®
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Domande e risposte sulle Regole Incoterms®
Sia con la resa CIF che con quella DDP – e ciò è valido per tutti i termini del gruppo C come per quelli del gruppo D – sul venditore incombe l’obbligazione di prestarsi per l’organizzazione, la scelta della modalità e la designazione dei mezzi di trasporto.
La differenza sta che, nel termine CIF, il venditore assume solo il mandato aggiuntivo di procurare il trasporto in nome proprio e per conto del suo cliente (che, in questo modo, è come se fosse il mandante della spedizione) in quanto il punto critico della consegna della merce – ossia il luogo e il momento che rappresenta la linea di demarcazione tra le obbligazioni (costo e rischio) del venditore con quelle del compratore – si trova a bordo della nave in partenza (al porto di imbarco) e cioè prima che abbia inizio il viaggio vero e proprio (main carriage).
Nel DDP, invece, l’obbligazione della consegna, anziché perfezionarsi al luogo e al momento dell’affidamento della merce al vettore per il trasporto, ossia prima dell’inizio del citato main carriage, si adempie alla località di destinazione, cioè a fine main carriage, rendendo così del tutto ininfluente l’adempimento di natura tecnica del venditore in merito al trasporto.
Nei termini DAP, DPU e DDP, infatti, il suo obbligo non consiste “semplicemente” nella consegna della merce al vettore, pagandone i corrispettivi di trasporto fino alla destinazione concordata, bensì nel garantire la fornitura che, in una obbligazione come questa, trae il suo perfezionamento solo alla avvenuta messa a disposizione al destinatario della merce acquistata, che dovrà anche essere tutta e integra (in stato sano).
Pubblicazioni Ufficiali ICC sugli Incoterms®
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