In Anti-Corruption and Corporate Responsibility

I) Il 21 gennaio scorso la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura l’articolato del Disegno di legge “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, volto a rafforzare la tutela del c.d. “whistleblower” in chiave di contrasto alla commissione di illeciti e della corruzione in particolare. Il whistleblowing (in seguito anche WB) è un istituto di origine anglosassone, già collaudato da vari anni in particolare negli USA e nel Regno Unito. (1)
Il termine whistleblower (in seguito anche wb) individua il comportamento di quel lavoratore che riferisce e segnala i propri sospetti su illeciti o irregolarità nel proprio posto di lavoro (frodi, casi corruzione, illeciti finanziari, danni ambientali, negligenze mediche, ecc.). Deriva dalla frase inglese “blow the whistle”, soffiare il fischietto, riferita all’azione dell’arbitro che fischia un fallo di gioco o di un poliziotto che fischia per un’azione non legale o per segnalare un pericolo.
Il testo del Disegno di legge finora licenziato è il risultato sia dell’unificazione di varie proposte di legge sia di indagini conoscitive e di un percorso di condivisione con esperti, Anac-Autorità Nazionale Anticorruzione, sindacati e associazioni di categoria, oltre che del lavoro della Commissione Giustizia e della Commissione Lavoro della Camera.
La nuova legge può rappresentare un elemento cardine nella prevenzione della corruzione essendo mirata a tutelare la figura del whistleblower anche nel settore privato (D.Lgs. 231/2001) e non solo nella pubblica amministrazione. La protezione del whistleblower è entrata per la prima volta formalmente nell’ordinamento italiano con la legge anticorruzione n. 190/2012 (c.d. legge Severino), che pur prevedendo alcune misure di protezione per il dipendente pubblico non ha tuttavia introdotto uno specifico istituto, a differenza di altri ordinamenti, e che comunque non ha finora avuto il positivo riscontro auspicato, non ravvisandosi nella stessa un’adeguata protezione per il segnalante.
I sondaggi e gli indicatori internazionali (Eurobarometer, Trasparency International) continuano a confermare la natura pervasiva e sistemica della corruzione nel nostro Paese: – per il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, il problema della corruzione “nel contesto attuale italiano è ancor più rilevante e urgente che per altri Paesi”; (2)
– il documento della Commissione UE del febbraio 2016 relativo alla prevenzione e alla correzione degli squilibri economici rileva come i sondaggi per l’Italia indichino che il Paese è stabilmente tra quelli in cui sussiste la più alta percentuale di imprese le quali ritengono che: la corruzione (98%), le tangenti (36%) e l’abuso di potere per vantaggio personale tra politici, esponenti di partito o alti dirigenti pubblici a livello nazionale (88%) rappresentano un problema diffuso nel Paese; i favoritismi e la corruzione ostacolano la concorrenza (89%); la corruzione intacca gli appalti pubblici gestiti dagli enti regionali o locali (77%); in generale, la corruzione è un ostacolo rilevante all’attività imprenditoriale; (3)
– nel Corruption Perceptions Index 2015 di Trasparency International l’Italia presenta uno dei peggiori risultati nell’UE, senza miglioramenti significativi negli ultimi 4 anni;
– gli indicatori di governance della World Bank hanno classificato l’Italia al 25° posto nell’UE per il controllo della corruzione;
– il Report del World Economic Forum 2015 colloca l’Italia al 102° posto su 140 paesi in base agli indicatori relativi all’etica e alla corruzione.
Il Disegno di legge in oggetto vuole rappresentare, sia per il settore pubblico sia per quello privato, un testo organico e dettagliato, pur denotando criticità che potrebbero essere rimosse nel prosieguo dell’iter parlamentare, e verrebbe a colmare un vuoto normativo in quanto l’Italia aveva già aderito ad impegni internazionali sulla corruzione, ai quali non ha poi dato seguito in modo specifico.

II) La salvaguardia da discriminazioni per il dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro è stata prevista da numerosi atti internazionali, come la Convenzione ONU di Merida del 2003 contro la corruzione (UNCAC, art. 33), e la Convenzione civile del 1999 del Consiglio d’Europa sulla corruzione (art. 9).
Nell’Anti-corruption Report 2014 (COM-2014-38, Annex 12) la Commissione UE riconosce all’Italia che la legge n. 190/2012, con il nuovo articolo 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, ha introdotto per la prima volta disposizioni sulla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, ma eccepisce nel contempo che “these provisions are however rather generic …… Moreover, whistleblowing in the private sector remains unregulated. To ensure a fully functional whistleblower protection mechanism, additional measures would have to be put in place, including clarity on reporting channels, protection mechanisms, and awareness-raising.” Richiami alla necessità di tale protezione si rinvengono altresì:
– nelle raccomandazioni (2009) del Working Group on Bribery, incaricato del monitoraggio sull’attuazione della Convenzione OCSE del 1997 sulla lotta alla corruzione degli impiegati pubblici nelle operazioni economiche internazionali; – nelle raccomand
azioni del GRECO (Groupe d’Etats contre la corruption) e del G-20 Anti-corruption Working Group in ambito OCSE (“Anti-corruption Action Plan. Protection of whistleblower);
– nei lavori della Riunione Ministeriale dell’OCSE (The OECD Anti-Bribery Convention and its role in the global fight against corruption) tenutasi il 16 marzo scorso a Parigi sotto la presidenza dal Ministro italiano della Giustizia, Andrea Orlando;
– nelle dichiarazioni finali del Summit Anticorruzione di Londra del 12 maggio scorso (“making easier for people to report corruption whitout fear of repraisal”).
Dalle indagini condotte dal Working Group on Bribery dell’OCSE è risultato che il 58% dei membri aderenti alla Convenzione non dispone ancora di un quadro normativo adeguato alla protezione del whistleblowing.
Un quadro generale aggiornato della protezione nei diversi Paesi è presente nel Rapporto pubblicato dall’OCSE nel marzo u.s.: Committing to effective Whistleblower protection, nel quale si sottolinea tra l’altro che pur registrandosi continui progressi nelle discipline di salvaguardia del whistleblower, particolarmente negli ultimi cinque anni, si é ancora molto lontani dal conseguire una effettiva protezione.
Importanti contributi per l’inquadramento del whistleblowing quale strumento per contrastare i comportamenti fraudolenti e la corruzione vengono forniti anche dalle “ICC Guidelines on Whistleblowing” della Camera di Commercio Internazionale, dal documento dell’aprile 2013 di Trasparency International Italia e dal “Primo monitoraggio nazionale” del 22 giugno 2016 effettuato dall’Anac. (4)

III) L’articolato del Disegno di legge in oggetto si compone di 2 articoli: l’art. 1 disciplina la tutela del dipendente pubblico o collaboratore che segnala illeciti; l’articolo 2 quella del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato.
Per quanto concerne il dipendente pubblico si sostituisce l’art. 54-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. sul pubblico impiego) inserendo in sostanza le disposizioni di cui alla legge 190/2012 per la protezione della segnalazione di condotte illecite.
Viene tuttavia precisato che la segnalazione deve avvenire in buona fede, definita come la ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, che la condotta illecita si sia verificata.
Le norme si applicano anche agli enti pubblici economici e di diritto privato sotto controllo pubblico. Mentre la normativa vigente prevede che il segnalante può rivolgersi al superiore gerarchico (il che ha creato palesi difficoltà applicative, dato che gli illeciti riguardano frequentemente proprio il superiore gerarchico), si dispone ora che il segnalante si rivolga al Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC, che in base alla L. 190/2012 è il perno organizzativo per l’attuazione all’interno dell’ente delle politiche di prevenzione della corruzione) oppure all’Autorità anticorruzione, all’autorità giudiziaria o contabile e che, in ogni caso, sia tutelato dalle sanzioni o dalle discriminazioni che potrebbero derivare dalla sua segnalazione.
Per quanto concerne la tutela della riservatezza si sancisce che l’identità del segnalante non può essere rivelata fin quando non sono concluse le indagini della procura o della Corte dei Conti. Tuttavia se la deroga è necessaria per la difesa dell’incolpato e sempreché sia fondata la contestazione, occorre il consenso del segnalante altrimenti non è possibile utilizzare la segnalazione, con il che in definitiva rimane coperto il nome del segnalante. Alla segnalazione non si applica il diritto di accesso ex artt. 22 e segg. della legge 241/1990 e successive modificazioni.
L’Anac è deputata ad accertare l’esistenza di una misura discriminatoria ed è competente per l’applicazione delle sanzioni di cui al cpv. 6 dell’articolo e a detta Autorità vengono riconosciuti poteri sanzionatori specifici se si accerta l’applicazione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante oppure l’ente non ha adottato le procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni oppure quelle adottate non siano conformi a quanto stabilito dall’Autorità.
Viene anche previsto che l’Anac, in coordinamento con il Garante per la protezione dei dati personali, adotti apposite linee guida per le segnalazioni, anche con modalità informatiche, e la gestione delle stesse. Le tutele sono escluse qualora, anche con sentenza di primo grado, sussista una responsabilità penale del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la medesima segnalazione ovvero vi sia la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave.
Se al termine del procedimento civile, penale o contabile risulta l’infondatezza della segnalazione e l’assenza della buona fede nell’effettuarla, il segnalante è soggetto a procedimento disciplinare da parte dell’ente di appartenenza, che può anche disporre il licenziamento senza preavviso.
Occorre comunque riferirsi alla determina n. 6 del 28 aprile 2015 con la quale l’Anac ha adottato le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”, che includono anche lo schema della procedura proposta per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite all’interno dell’Amministrazione, considerando sia aspetti organizzativi per la tutela del segnalante sia aspetti tecnologici relativi ai flussi informativi. (5)
Una volta che il Disegno di legge avrà completato il proprio iter l’Anac dovrà presumibilmente valutare se procedere al loro eventuale coordinamento o aggiornamento.

La tutela del lavoratore che segnala illeciti nel settore privato viene invece inserita dal DDL. nel corpo del D.Lgs. 231/2001, integrandone l’articolo 6 con tre ulteriori commi dopo il comma 2.
Tre sono i punti essenziali della nuova normativa: tutela dell’identità del segnalante, tutela per il segnalante da sanzioni o ritorsioni, buona fede del segnalante. Il Decreto 231 con l’introduzione del comma 2-bis verrebbe ad essere ancora una volta novellato, intervenendo sui contenuti del Modello Organizzativo per una finalità che va ad aggiungersi a quella dell’impostazione originaria con la quale fu prevista la possibile valenza esimente del Modello stesso.

Con l’art. 2-bis infatti si interviene in merito all’art. 6 del Decreto introducendo una serie di requisiti aggiuntivi che il Modello Organizzativo dovrà prevedere a carico delle persone di cui alla lettere a) e b) comma 1, art. 5 del decreto 231, ma anche a carico di coloro che a qualsiasi titolo collaborano con l’Ente e a tutela dell’integrità dello stesso (quindi anche di fuori di un rapporto organico con l’Ente), e cioè:
– l’obbligo di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto, che in buona fede ritengano essersi verificate, o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell’ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
– canali alternativi di segnalazione atti a garantire con misure idonee – anche informatiche – la riservatezza dell’identità del segnalante;
– misure idonee (con relative sanzioni disciplinari) per tutelare l’identità del segnalante e per mantenere la riservatezza dell’informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l’anonimato e la riservatezza siano opponibili in base alle norme di legge;
– il divieto (con relative sanzioni disciplinari) di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
– sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.
In presenza di misure discriminatorie nei confronti del segnalante quest’ultimo, o l’organizzazione sindacale dallo stesso indicata, possono presentare denuncia all’Ispettorato nazionale del lavoro (comma 2-ter). E’ prevista la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante, del mutamento delle sue mansioni o di qualsivoglia altra misura discriminatoria nei suoi riguardi (comma 2-quater). La tutela ha una valenza allargata in quanto si estende a qualsiasi “misura organizzativa” con ricadute negative sul segnalante. (6)
E’ a carico del datore di lavoro l’onere di dimostrare che le misure adottate sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione.

IV) Nel percorso di approvazione al Senato il testo in oggetto potrebbe assorbire il DDL. presentato il 4 febbraio c.a. dalla senatrice Mussini: “Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato”, del quale tuttavia non è ancora iniziato l’esame.
Il contenuto di quest’ultimo è in gran parte sovrapponibile alla proposta già approvata dalla Camera, salvo alcune peculiarità quali l’accettazione delle denunce anonime adeguatamente documentate (art. 4), la costituzione di un Responsabile e di un apposito ufficio per la ricezione delle segnalazioni (artt. 8-10), la nullità delle clausole di fedeltà e riservatezza (art. 12).
Il testo approvato alla Camera ha finora ottenuto in Senato il parere favorevole dalla Commissione Politiche Europee, che in sede consultiva non ha ravvisato profili di incompatibilità con l´ordinamento dell´Unione, ma al tempo stesso ha segnalato la necessità di un coordinamento delle disposizioni dell’art. 2 del disegno di legge con la normativa europea, nonché con quella interna di attuazione, laddove le stesse contemplano le ipotesi di violazioni delle “segnalazioni” nell’ambito della disciplina settoriale dei mercati finanziari. (7)V) Il tema del whistleblowing è particolarmente complesso, stante la complessità (e la difficoltà di misurazione) del fenomeno corruttivo che è in primo luogo un fenomeno culturale. La protezione del whistleblower va inquadrata alla luce delle strategie dei Governi contro la corruzione, con argomenti pro e contro.
E viene anche in discussione la relazione tra trasparenza e privacy. Secondo quanto riportato dall’Anac la ricognizione OCSE effettuata del 2014 sulla legislazione di 32 dei paesi membri ha evidenziato che solo 13 Paesi dispongono di una legislazione specifica ed esclusiva per il whistleblowing. E’ prevedibile che nell’iter al Senato possa riprodursi il dibattito intervenuto alla Camera con posizioni a sostegno della cultura della legalità a fronte di posizioni che vedono invece nel whistleblowing un’espressione della cultura del sospetto e una minaccia al clima interno delle aziende.
La difficoltà di trovare per il whistleblowing un corrispondente termine italiano per qualificarlo è speculare alla difficoltà di trovare una sua precisa collocazione all’interno dell’ordinamento, come testimoniato anche dal fatto che con il progetto di legge in esame più che attribuire al WB natura autonoma, se ne opera l’introduzione nel sistema “calandolo” in normazioni esistenti. Con questa consapevolezza meritevolmente l’Anac, d’intesa con il MIUR, ha recentemente lanciato un concorso di idee “per la ricerca del nome da dare al whistleblower nostrano, aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori.” (8)
La segnalazione dell’illecito riscontrato nel proprio ambito di lavoro rappresenta per la collettività e per i singoli in primo luogo un problema culturale e di legalità, ma non può disconoscersi il disagio e il dilemma etico in cui viene a trovarsi il soggetto che deve decidere se tacere o effettuare la segnalazione, ignorare o agire, mettere a rischio la propria posizione di lavoro e i mezzi di sussistenza , inimicarsi i colleghi, correre i rischi di impatto anche con soggetti mafiosi, non dimenticando tra l’altro l’ostilità nascente da possibili complicità intervenute per il compimento degli illeciti.
L’opinione pubblica sembra in genere divisa nell’inquadramento delle segnalazioni di abusi (si pensi ad es. ai c.d. Panama Papers oppure a Wikileaks; in altra sede dovrebbero essere anche approfonditi i confini tra privacy e sicurezza, come nel caso Apple-FBI).
Limitandoci al tema specifico del whistleblower sta di fatto che nella maggioranza dei Paesi colui che segnala dall’interno episodi o fenomeni di corruzione viene ancora visto come un diffamatore, è qualificato delatore, spia, spione e quant’altro. Lo attesta anche il linguaggio giornalistico laddove usa sostantivi come talpa o “gola profonda” (Deep Throat, coniato negli USA per l’informatore segreto che nel 1972 sollevò lo scandalo Watergate), che si rapportano più che altro ad un informatore anonimo e certamente non sembrano esprimere apprezzamento, pur se fortunatamente su altri fronti non manca chi per il wb ha adottato espressioni più felici, quale “vedetta civica” (Transparency International Italia, 2009). Per analogie ci si può riferire ai testimoni di giustizia, pur con i necessari distinguo.
E’ ovviamente imprescindibile per il segnalante la consapevolezza che la propria segnalazione non debba avere effetti negativi sulla propria carriera professionale e sulla propria vita privata, con intimidazioni, minacce, ritorsioni, molestie, ecc.
Va messa in conto, tra l’altro, anche la difficoltà di trovare in seguito lavoro nello stesso settore (specie se bancario o finanziario) una volta che trapeli l’identità del segnalante. D’altro lato per evitare effetti distorsivi delle segnalazioni nascenti eventualmente da motivazioni personali (vendette, avanzamenti di carriera e quant’altro) non va dimenticata la necessità della difesa della reputazione di coloro ai quali si attribuisce la responsabilità di condotte illecite. In realtà anche in presenza di una legislazione evoluta e consolidata, come quella del Regno Unito, non sembra essersi ancora conseguita una completa e rassicurante tutela del segnalante. Dalle indagini condotte nel 2013 e 2015 dalla organizzazione non profit “Public Concern at Work” – che ha nella propria mission anche l’assistenza ai lavoratori con problemi correlati al whistleblowing – risulta che il 52% del campione ha visto respinta o ignorata la propria segnalazione. E otto su dieci segnalanti hanno subito forme di ritorsione. In sintesi la PcaW ritiene il whistleblowing ancora rischioso e caratterizzato da un ampio divario tra la percezione teorica e la realtà della sua messa in pratica.
Se si pone mente ai tempi della giustizia italiana la protezione contro il licenziamento da sola può non essere sufficiente se non è accompagnata da altre misure di carattere economico e psicologico a sostegno del segnalante.
Al tempo stesso il whistleblowing non può essere considerato unicamente uno strumento di denuncia per cui si debba porre attenzione solo alle norme di tutela del denunciante, ma va inquadrato anche come strumento di prevenzione della corruzione volto a coltivare all’interno dei luoghi di lavoro la cultura della legalità e della prevalenza dell’interesse pubblico. Ovviamente una cultura della prevenzione non si può instaurare solo mediante il whistleblowing, che tuttavia rappresenta indubbiamente uno stimolo al cambiamento, a disincentivare la cultura del silenzio e che, come afferma il Presidente Anac, Raffaele Cantone, “è un modo per superare la logica dell’omertà tipica del luogo di lavoro”. (9)
Il WB può essere considerato positivamente dal punto di vista sindacale, grazie al ruolo che l’art. 2-bis del DDL. riconosce allo stesso, ravvisando uno strumento di efficacia dell’azione sindacale, in quanto si avrebbe una sorta di controllo esterno da parte del lavoratore, richiamando in qualche modo una forma di partecipazione alla gestione. Il WB si pone anche come meccanismo che nel settore privato può essere utile in funzione della verifica di efficacia dei Modelli di organizzazione all’interno degli enti, per non far ricadere sugli stessi l’illecito del singolo e favorire così l’integrità dell’ente.

VI) Nell’esame da parte del Senato dovrebbero essere considerate varie criticità che denota il testo approvato dall’altro ramo del Parlamento, tra le quali:
– per quanto riguarda il settore privato la nuova legge appare troppo vincolata al Modello 231, essendo riduttivo il fatto che il whistleblowing venga esteso solo agli enti che hanno adottato Modelli Organizzativi;
– il processo e i canali di segnalazione dovrebbero esser meglio definiti non essendoci una gerarchia delle segnalazioni: perché rivolgersi ad un’autorità (Anac o Autorità giudiziaria o contabile) piuttosto che ad un’altra? Nell’esperienza anglosassone si è constatato che talora le incertezze sull’effettuare o meno la segnalazione nascono da dubbi sulla capacità di valutazione dei soggetti cui dovrebbero essere rivolte le segnalazioni o sulla loro disponibilità di dar seguito alle segnalazioni qualora si dovessero sentire oggetto di una critica, ancorchè implicita, alla gestione del rapporti di lavoro con il segnalante;
– vanno introdotti meccanismi che possano garantire al segnalante anche un’assistenza economica e psicologica nel caso di ritorsioni o licenziamenti, ivi incluse forme di risarcimento del danno: nella proposta di legge Mussini è prevista (art. 15) la costituzione presso l’Anac di un apposito Fondo per assistere gli autori delle segnalazioni, da alimentare con i proventi delle sanzioni amministrative. Anche per Trasparency International Italia sarebbe necessario un Fondo per la tutela del segnalante;
– va previsto un congruo periodo di durata della protezione dopo la conclusione delle vicende giudiziarie o contabili;
– sarebbe opportuno stabilire una tempistica per i requisiti che dovranno entrare nei Modelli organizzativi.
Vi sono poi due temi cruciali i quali, ancorchè non ammessi nel testo licenziato dalla Camera, potrebbero essere rimessi in discussione: le segnalazioni anonime e gli incentivi per la segnalazione.
Le prime sono state escluse, volendo privilegiare il senso civico e la tutela dell’interesse pubblico che dovrebbero essere alla base della segnalazione ed escludere altre motivazioni. Tuttavia le indagini OCSE (v. Committing to effective Whistleblower protection, cit.) indicano, oltre agli USA, che nel settore privato le segnalazione anonime sono consentite nel 50% dei paesi del campione. Ci si domanda se non si possano accettare segnalazioni circostanziate ove il segnalante si riservi di precisare successivamente la propria identità: in questa direzione potrebbe orientarsi l’Anac.
Ancor più complesso è il tema degli incentivi che l’esame parlamentare finora non ha ammesso. Negli USA sono previsti per i segnalanti premi fino al 30% delle somme recuperate dal Governo e specie nel settore sanitario sono stati corrisposti premi anche di milioni di dollari. L’opinione pubblica negli USA sembra orientata positivamente quanto al riconoscimento di incentivi in denaro. Si tratta tuttavia di un aspetto che potrebbe portare ad aumentare le segnalazioni infondate, in quanto spesso la presentazione del whistleblowing può far intravedere solo un facile percorso per guadagnare.

Per la definitiva valutazione della nuova normativa è d’uopo attendere la conclusione del ciclo parlamentare, che tuttavia ha finora coagulato un largo consenso sul tema, nella convinzione della imprescindibilità di una autonoma e dedicata disciplina del processo di segnalazione degli illeciti e correlata tutela del segnalante.

Roma, 12 luglio 2016

Avv. Lucio Maria Brunozzi, Vice Presidente ICC Italia

(1) Cfr. per gli USA : Whistleblower Protection Act, 1989; Sarbanes-Oxley Act, 2002; Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, 2010; per il Regno Unito: PIDA-Public Interest Disclosure Act , 1998; Enterprise and Regulatory Reform Act, 2013). Regolamentazioni in materia sono presenti anche in altri Paesi, come Canada, Giappone, Israele, Olanda, Nuova Zelanda e in epoca più recente Australia, Belgio, Korea, Ungheria. In Francia, oltre alla legge 2007-1598, con la Loi Sapin 2 sur la trasparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique , sono in via di adozione – nel quadro di nuove misure anti corruzione – specifiche tutele avverso misure di ritorsione nei confronti di colui che segnala gli illeciti nel posto di lavoro (il c.d. lanceur d’alerte cioè colui che “ révèle ou témoigne, dans l’intérêt général et de bonne foi, d’un crime ou d’un délit, de manquements graves à la loi ou au règlement, ou de faits présentant des risques ou des préjudices graves pour l’environnement, la santé ou la sécurité publiques.” Tra le normative più recenti la nuova legge in Olanda, dal 1 luglio 2016 : Wet voor Huis Klokkenluiders (House of Whistleblowers). (2) Intervento nella Seconda giornata nazionale di incontro con i Responsabili per la prevenzione della corruzione in servizio presso la pubblica amministrazione, tenutasi presso la Banca d’Italia il 24 maggio 2016. (3) Flash Eurobarometer 428, Businesses’ attitude towards corruption in the EU, set.-ott. 2015.
(4) Anac: Presentazione del Primo monitoraggio nazionale sul Whistleblowing. “Segnalazione di illeciti e tutela del dipendente pubblico:l’Italia investe nel Whistleblowing, importante strumento di prevenzione della corruzione”, 22 giugno 2016.
(5) Nel documento è anche richiamata la distinta disciplina relativa ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, in presenza di specifici presupposti, sono gravati da un vero e proprio dovere di riferire senza ritardo anche, ma non solo, fatti di corruzione, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 331 del codice di procedura penale e degli artt. 361 e 362 del codice penale. Cfr, anche il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti (DPR . 62/2013). Sul segreto professionale e segreto d’ufficio in relazione al DDL. in oggetto cfr. anche : Sen. Pietro Ichino, Draft Relazione alla 11a Commissione Permanente Lavoro e Previdenza sociale, Senato, 9 marzo 2016. Specifiche indicazioni sulle procedure per la segnalazione degli illeciti e la tutela del segnalante sono contemplate nei Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC). Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 è il primo predisposto e approvato dall’ANAC ai sensi dell’art. 19 del D.L. 90/2014.
(6) Con sentenza 19 maggio 2016, n. 20974 la Corte di Cassazione ha affermato che commette abuso di ufficio il dirigente pubblico che per vendetta o ritorsione valuta negativamente le prestazioni professionali di un dipendente in modo da impedirgli la progressione economica.
(7) Il riferimento è alla disciplina relativa al whistleblowing nell’ambito bancario-finanziario reveniente dalla Direttiva 2013/36/UE (art. 71) , correlata al Regolamento UE n. 575/2013 (requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento), concernenti le segnalazioni delle violazioni relative alle disposizioni nazionali di recepimento della Direttiva e del Regolamento. Cfr. anche la legge 154/2014 e il D.Lgs. 72/2015 che ha introdotto gli artt. 52-bis e 52-ter nel TU Bancario e gli artt. 8-bis e 8-ter nel TU Finanziario. La necessità di coordinamento evidenziata dalla Commissione del Senato riguarda anche l’art. 32 del Regolamento 596/2014/UE sugli abusi di mercato. Al riguardo l’art. 11 della legge 114/2015 (legge di delegazione 2014) tra i principi di delega contiene anche (lett. n) misure per l’attuazione dell’art. 32.
(8) V. precedente nota (4).
(9) Audizione del 23.9.2015 presso le Commissioni riunite della Camera dei Deputati.

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