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Articolo a cura del Dott. Dario Contaldo – Law Tax & Governance | Studio Legale e Commerciale

Molti dubbi e incertezze ruotano attorno alla veste societaria, ovvero al veicolo societario più adatto a gestire un complesso patrimonio familiare.

La risposta non è univoca, le considerazioni da fare sono molteplici ed oltre a dover innegabilmente tenere in considerazione la tipologia di attivi da dover gestire (immobili, partecipazioni, titoli finanziari) è importante anche capire quali sono le principali finalità che ci si propone di realizzare.

In altre parole, i motivi per i quali una clientela sofisticata con un patrimonio rilevante si avvicina ad un veicolo societario possono essere i più vari, ad esempio la segregazione dello stesso dalla propria persona fisica, l’ottimizzazione fiscale, la riservatezza, la gestione del passaggio generazionale.

Queste sono solo alcune delle motivazioni sottostanti e il ruolo del consulente patrimoniale è di capire come mediare fra queste esigenze scegliendo il veicolo che meglio si presta a quanto emerge come esigenza prevalente.

Si sente spesso parlare della società semplice come cassaforte di famiglia, è ormai noto ai più che una delle famiglie più facoltose del nostro Paese detenga il controllo di un importante patrimonio a mezzo di una holding in forma di S.S.

E’ importante, quindi, capire bene quali sono i vantaggi della costituzione di una società semplice per gestire il patrimonio di famiglia.

Partiamo con il dire che tale tipologia societaria non deve sottostare ad obblighi di tenuta della contabilità né deve provvedere a depositare il bilancio al Registro Imprese, si tratta di un soggetto non fallibile, non è soggetto alla disciplina delle società di comodo e non sono previsti particolari formalismi di natura societaria (anche in sede di costituzione salvo non sia richiesto dalla natura dei beni conferiti).

Tutto quanto sopra sarebbe già di per sé sufficiente a considerare la possibilità di gestire il patrimonio familiare sotto tale veste societaria. Come si diceva poc’anzi, però, la scelta di quale veicolo societario adottare non è immediata e dipende essenzialmente da una analisi patrimoniale di tipo complesso basata su quelle che sono le esigenze attuali e gli obiettivi futuri che si pone la famiglia costituente.

In linea generale, e senza voler avere la pretesa di essere esaustivi, la società semplice può essere una valida opzione quando si tratta di gestire:

  1. Un patrimonio finanziario mobiliare (quindi sostanzialmente titoli e strumenti finanziari);
  2. Immobili non per finalità di godimento dei soci;
  3. Partecipazioni societarie, ovvero fungere da holding statica di partecipazioni.

Dal punto di vista fiscale si applica il regime di trasparenza, per intenderci quello che si applica alle persone fisiche e quindi per analogia anche il trattamento fiscale è lo stesso. A mero titolo esemplificativo quindi la cessione di un immobile trascorso un quinquennio prevede lo stesso beneficio dell’esenzione da plusvalenza che spetterebbe se tale operazione venisse realizzata da una persona fisica. Altro vantaggio di questo trattamento fiscale assimilato a quello delle persone fisiche è la possibilità di poter optare, in presenza di un portafoglio titoli, del regime amministrato o gestito, attraverso il quale è la banca depositaria a fungere da sostituto d’imposta. In tale scenario paradossalmente se tutti gli assets di cui è proprietaria la società semplice fossero titoli tassati alla fonte adottando uno dei regimi di cui sopra (normalmente preclusi alle altre tipologie societarie che devono ricorrere al regime dichiarativo) si può evitare di presentare anche la dichiarazione dei redditi. Con tutto quello che ne deriva in termini di riservatezza. E’ bene rilevare che questo può essere un elemento di grande impatto sull’aspetto della riservatezza se si considera che anche i Trust (assimilati ad i soggetti IRES) sono sempre tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi. Sempre in tema di riservatezza è da evidenziare che stante il fatto che la mancata iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese non vizi in alcun modo gli atti della società semplice (comportando unicamente l’applicazione di una sanzione di 206 euro a carico degli amministratori) ha indotto talune società di gestione immobiliare o di partecipazioni aventi detta forma ad omettere tale adempimento al fine di garantire la riservatezza della loro compagine sociale. E’ chiaro che in tale scenario la riservatezza è massima. E’ bene precisare però che in tale caso si rendono necessarie delle accortezze e delle necessarie verifiche preventive soprattutto con le banche depositarie dei titoli.

Mentre abbiamo immediata evidenza di alcuni dei benefici nel detenere assets a mezzo di una società semplice soprattutto se si parla di titoli detenuti in regime amministrato o gestito, tale beneficio non è immediato quando si tratta di immobili. Questo perché in questo caso le considerazioni da fare sono più ampie ed attengono ad aspetti quali ad esempio la tipologia di immobili e i costi che periodicamente devono essere sostenuti per mantenere in ottimo stato gli immobili. Altri aspetti attengono all’aspetto fiscale per alcune tipologie di immobili.

Un ulteriore aspetto che deve necessariamente considerarsi, stante il fatto che tale veicolo societario viene normalmente utilizzato per gestire patrimoni familiari, è l’aspetto del passaggio generazionale.

Fino ad oggi si è operato il trasferimento delle partecipazioni (a titolo di donazione o successione) in esenzione da imposta ma la prassi sta cambiando ed anche l’atteggiamento dell’agenzia delle entrate. E’ bene quindi iniziare a pianificare tali aspetti con anticipo per evitare di trovarsi in futuro in situazione che possano generare un carico fiscale tale da avere un impatto negativo sul patrimonio complessivo. Senza voler entrare nel merito di una tematica sicuramente complessa è importante in questa sede rilevare che non è necessario avere una partecipazione rilevante per disporre della maggioranza degli utili (evitando di violare il patto Leonino) in quanto è possibile prevedere partecipazione agli utili non ancorata alla partecipazione societaria e lo stesso vale anche per i diritti amministrativi ovvero si può prevedere che colui che prenda le decisioni societarie può essere anche un socio di minoranza.

Concludendo questa breve disamina, nel caso in cui l’esigenza principale non fosse quella della riservatezza caso in cui la società semplice la fa da padrona rispetto alle altre forme societarie, bisogna domandarsi quale struttura societaria si adatta maggiormente nel caso in cui gli obiettivi da perseguire fossero altri. A titolo esemplificativo se l’esigenza principale fosse la protezione patrimoniale potrebbe essere sicuramente più interessante considerare una società in accomandita semplice.

Ma come si diceva sopra non esiste un vestito unico adatto per tutti, il lavoro del bravo consulente patrimoniale al pari di quello di un sarto è cucire addosso al cliente un vestito su misura che vesta alla perfezione e che gli consenta di muoversi in disinvoltura sapendo che ogni piccolo aspetto è stato accuratamente analizzato nel modo più minuzioso possibile.

Dario Contaldo

Founder di  Law Tax & Governance, Studio Legale e Commerciale insieme agli Avvocati Immacolata del Pezzo e Filippo Simone Zinelli. I temi professionali e le sue esperienze ruotano intorno al mondo bancario e finanziario.

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