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La rubrica di ICC Italia “L’esperto risponde” si arricchisce del contributo di un altro dei suoi esperti su Incoterms®: la Dott.ssa Giovanna Bongiovanni, Componente del Gruppo di Revisione Incoterms® di ICC Italia.

Quesito

Stiamo negoziando una vendita FOB con pagamento 30% all’ordine a mezzo rimessa diretta e saldo con L/C. Per noi che siamo venditori che rischi comporta questa operazione, considerando che conveniamo contrattualmente con il cliente il porto di imbarco? Si tratta di una macchina per l’industria ceramica che andrà spedita su 18 container da 40 piedi. Quale resa alternativa potrebbe essere migliore, anche se il cliente sembra abbastanza irremovibile sul FOB?

Risposta

Se il cliente è irremovibile sull’utilizzo di una determinata resa (in questo caso il FOB) diventa difficile pensare che una diversa alternativa possa venire accettata. Quello che forse si potrebbe fare, dopo aver chiarito che, in ogni caso, il termine commerciale di consegna deve fare riferimento – riportandolo esplicitamente nel contratto – agli Incoterms® 2020, è fargli presente quanto indicato nel testo ufficiale ICC delle Regole Incoterms® e, in particolare, nella Nota Esplicativa e nell’elenco degli obblighi previsti a carico delle parti contrattuali dalla regola FOB. Infatti, la Nota Esplicativa è stata pensata come una guida per gli operatori nella scelta corretta del termine di consegna; laddove si parla del modo di trasporto si legge “La regola FOB non è appropriata quando la merce viene consegnata al vettore prima che sia a bordo della nave, ad esempio quando la merce viene consegnata in un terminal per container”. Ed è proprio quanto succede con i contenitori, come nel caso in esame, che non vengono mai consegnati a bordo, ma in un terminal situato talora distante dal porto.

Non è che si venga sanzionati se nel contratto si utilizza un termine di consegna che non è congruo con le modalità operative del trasporto; il problema principale è che il FOB in questo caso non riflette un punto corretto di ricezione dei beni da parte del vettore e, pertanto, il venditore è ancora in rischio di perdite o avarie alle merci mentre le stesse sono in porto, ma non a bordo della nave. Si ricorda, infatti, che con la clausola FOB il venditore effettua la consegna con l’avvenuta caricazione a bordo della nave sopportando fino a questo punto spese e rischi.

La clausola più corretta nel caso specifico, e sempre sul presupposto che sia il cliente a scegliere e pagare per il trasporto principale, sarebbe FCA seguito dal luogo – da accertare con precisione con l’acquirente – in cui il vettore riceve la merce.
E’ corretto prevedere contrattualmente, con l’accordo del cliente, il porto di imbarco, ma a Vs. carico resta il rischio che le navi a suo tempo rinviino la data della partenza (non permettendoVi quindi di rispettare la data della consegna) e con gli inevitabili riflessi sui termini della l/c.

Parlando poi di contenitori 40’, viene in mente l’attuale ancora pesante deficit di contenitori vuoti che ha aggravato lo squilibrio import-export globale. E se al momento della spedizione l’aumento della domanda estera di contenitori vuoti da 40’ ponesse il vettore nella condizione di non averne a sufficienza e quindi cancellare i viaggi o ritardare gli imbarchi? Andranno quindi opportunamente inserite in contratto clausole di esonero di responsabilità da applicare al verificarsi di queste ipotesi, facendo anche attenzione ad evitare di concordare date precise di consegna se non in assenza dei predetti rischi.

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