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Negli ultimi anni l’Unione Europea ha adottato una serie di regolamenti volti ad agevolare ed accelerare il recupero del credito all’estero. Si tratta del recente Regolamento UE 655/2014 sull’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, del Regolamento CE 1896/2006 che istituisce un procedimento Europeo d’ingiunzione di pagamento e del Regolamento CE 805/2014 che istituisce il titolo esecutivo Europeo per i crediti non contestati.

1. Il Regolamento UE 655/2014 che istituisce la procedura di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti correnti bancari del debitore A partire dal 18 gennaio 2017 i creditori potranno attivare una nuova procedura, di natura cautelare, atta a consentire in casi transnazionali, di procedere, in modo efficiente e rapido, al sequestro conservativo di somme detenute in conti bancari, al fine di evitare che venga compromessa la successiva esecuzione del credito vantato dal creditore con il trasferimento o prelievo di somme detenute dal debitore in un conto bancario nell’Unione Europea. La procedura è caratterizzata dalla tempestività e dall’effetto sorpresa nei confronti del debitore.
L’autorità giudiziaria dovrà decidere senza indugio e comunque in un arco di tempo contenuto tra i 5 e i 10 giorni lavorativi dal deposito della richiesta di ordinanza da parte del creditore, mentre il debitore verrà informato solo dopo tre giorni dall’attuazione del sequestro conservativo.
E’ possibile ricorrere alla procedura prevista dal Regolamento UE n. 655/2014, solo in relazione ai crediti pecuniari in materia civile e commerciale nei casi transnazionali ed in particolare quando torità giudiziaria che tratta la domanda di ordinanza di sequestro conservativo è ubicata in uno Stato Membro dell’Unione Europea e il conto bancario oggetto dell’ordinanza è tenuto in un altro Stato Membro (ad es. si può ricorrere davanti all’autorità italiana per chiedere un sequestro conservativo di un conto bancario tenuto in Francia). Il creditore che richiede l’emissione dell’ordinanza deve dimostrare l’urgenza della richiesta, in particolare il rischio concreto che l’esecuzione della decisione giudiziaria esistente o futura potrebbe essere impedita o resa assai più difficile (ad es. che il debitore possa aver dissipato, nascosto o distrutto i suoi beni o averne disposto al di sotto del valore in misura insolita o attraverso un’azione insolita).
Qualora poi, il creditore non abbia ancora ottenuto una decisione giudiziaria sul merito e/o non sia ancora stata approvata la transazione giudiziaria: il creditore dovrà anche fornire la prova che la sua domanda relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolta nel merito. In questo caso, al fine di tutelare il debitore da eventuali abusi, è fatto obbligo al creditore di costituire una garanzia. Una volta ottenuta, la banca a cui è comunicata l’ordinanza deve attuarla provvedendo affinché l’importo oggetto di sequestro non sia trasferito o prelevato dal conto bancario e dichiarare l’avvenuta attuazione del sequestro conservativo con l’indicazione precisa degli importi sul conto sottoposti a sequestro entro il terzo giorno lavorativo successivo all’attuazione. Il creditore potrà avvalersi dell’ordinanza di sequestro conservativo di conti bancari, anche nel caso in cui inizialmente non disponga informazioni sui conti bancari del proprio debitore, in quanto il Regolamento 655/2014 prevede, a determinate condizioni, di poter ottenere informazioni necessarie per consentire l’identificazione della banca o delle banche e del conto corrente o dei conti correnti del debitore. (A tal fine ciascun Stato Membro dovrà designare la propria autorità di informazione competente ad ottenere tali informazioni sui conti correnti bancari entro il 18 luglio 2016).

2. Il Regolamento CE 1896/2006 che istituisce il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento Il Regolamento CE 1896/2006 ha istituito uno strumento per il recupero del credito transfrontaliero che consente al creditore di richiedere all’autorità giudiziaria competente, anche senza l’assistenza di un avvocato, un’ingiunzione di pagamento europea, compilando un formulario, allegato al suddetto Regolamento, che riporta le informazioni essenziali, quali l’identificazione delle parti, la determinazione del credito – che dovrà necessariamente essere un credito pecuniario certo, liquido ed esigibile – l’individuazione dell’oggetto della domanda di pagamento, l’elencazione delle prove a sostegno del credito e i motivi della competenza giurisdizionale. Se sono soddisfatte le condizioni, il giudice emette, entro 30 giorni dalla domanda, l’ingiunzione di pagamento europea, che dovrà essere notificata al debitore. Il debitore potrà fare opposizione al pagamento entro 30 giorni dalla notifica semplicemente compilando un apposito formulario e senza dover indicare le ragioni della propria opposizione. A questo punto, il ricorrente viene informato dell’opposizione eseguita dal debitore e si apre un procedimento civile ordinario, disciplinato dalla legge dello stato membro che ha emesso l’ingiunzione di pagamento. Il creditore, nel presentare la domanda di ingiunzione di pagamento, ha tuttavia la facoltà di dichiarare la propria contrarietà al passaggio al rito ordinario. In tal caso, l’eventuale opposizione del debitore determina l’estinzione del procedimento. Nel caso invece in cui non venga fatta opposizione da parte del debitore, il giudice dichiara esecutiva l’ingiunzione di pagamento europea. Una volta divenuta esecutiva, è espressamente previsto che la stessa possa essere eseguita direttamente senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività c.d. procedura d’exequatur. Il creditore potrà quindi procedere direttamente all’esecuzione forzata

3. Il Regolamento CE 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati La certificazione di una decisione e/o atto pubblico come titolo esecutivo europeo per crediti non contestati permette di procedere direttamente all’esecuzione in uno Stato membro diverso da quello in cui è pronunciata la decisione giudiziaria e/o approvata una transazione giudiziaria e/o redatto l’atto pubblico, sopprimendo qualsiasi procedura intermedia necessaria per l’esecuzione nello Stato membro dove si chiede l’esecuzione c.d. exequatur. Per ottenere la relativa certificazione è ovviamente necessario che le decisioni giudiziarie, o transazioni giudiziarie e atti pubblici siano relativi a crediti non contestati (ad es. espressamente riconosciuti, non contestati nel corso del procedimento giudiziario). Sono tipici esempi di decisioni certificate come titolo esecutivo europeo il decreto ingiuntivo non opposto, la sentenza contumaciale.Sono inoltre prescritti alcuni requisiti procedurali quali la regolarità della notifica dell’atto introduttivo o della sentenza purché non impugnata, la regolare informazione al debitore riguardo al credito e alle modalità per contestarlo. La verifica di tali requisiti spetta unicamente allo Stato che ha pronunciato la decisione o ove è stato redatto l’atto pubblico che emette il relativo certificato. Ed è solo innanzi a questa autorità che il debitore potrà ricorrere per contestare la sussistenza dei presupposti per la certificazione come titolo esecutivo europeo.
Una volta ottenuta la certificazione come titolo esecutivo europeo, si potrà dunque procedere all’esecuzione in un altro paese senza grossi ostacoli dal momento che il Giudice dell’esecuzione si dovrà limitare ad accertare la sussistenza di detta certificazione senza potere entrare nel merito del procedimento di formazione del titolo. Solo in casi eccezionali può infatti essere rifiutata, limitata o sospesa l’esecuzione da parte del giudice dell’esecuzione. Il Regolamento CE 805/2004 offre uno strumento di tutela che permette al creditore di velocizzare ed accelerare la procedura di recupero credito, rilevandosi un utile strumento nella gestione del credito derivante dalle relazioni commerciali transnazionali.

Avv. Mariaelena Giorcelli Partner BBM – Buffa Bortolotti & Mathis, Studi Legali Associati

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