In Banking

maggio 2016 – 
1. Le lettere di credito standby. Natura, funzione e tipologie 
1.1. La lettera di credito standby/standby letter of credit/standby LC (nel prosieguo anche “SBLC”) è, dal punto di vista dell’ordinamento giuridico italiano, una garanzia atipica. Le SBLC fanno parte della “famiglia” delle lettere di credito (letters of credit), comprendente le lettere di credito commerciali/commercial letters of credit (cioè i crediti documentari) e, appunto, le SBLC stesse. Le SBLC sono strumenti “ibridi”.
Le SBLC, ampiamente utilizzate nell’ambito del commercio internazionale (soprattutto da alcuni Paesi, oltre agli Stati Uniti d’America), presentano le caratteristiche formali/documentarie del credito documentario ma hanno natura e funzione analoghe a quelle del contratto autonomo di garanzia (cioè della “garanzia a prima domanda”).
Le SBLC, infatti, non sono uno strumento di pagamento (come il credito documentario) ma uno strumento di garanzia collocantesi tra il contratto autonomo di garanzia ed il credito documentario. In ambito internazionale le SBLC sono generalmente emesse da una banca. Con la lettera di credito standby la banca emittente (e la banca confermante, in caso di aggiunta di conferma) si obbliga, nei confronti del beneficiario della lettera di credito standby stessa, ad effettuare il pagamento di un importo prestabilito, qualora il debitore nell’ambito del contratto sottostante sia inadempiente alle obbligazioni assunte nei confronti del creditore.
Tuttavia l’impegno di pagamento della banca (giuridicamente connotato dalla irrevocabilità, letteralità, autonomia ed astrattezza) è anche qui condizionato (come nei crediti documentari) alla presentazione, entro il termine di validità della SBLC, di determinati documenti indicati nella SBLC ed al riscontro della loro “conformità” da parte della banca (tali documenti sono peraltro generalmente molto meno numerosi e complessi di quelli previsti per l’ utilizzo di un credito documentario).
Può affermarsi che le lettere di credito standby sono, in sostanza, delle garanzie autonome, in cui il meccanismo di (eventuale) utilizzo (ossia di escussione) è “documentario”.

1.2. Come noto, la SBLC è nata e si è sviluppata negli Stati Uniti d’America onde poter “bypassare” il divieto ivi esistente per le banche di prestare garanzie accessorie. Tale genere di garanzia si è poi sempre più diffusa a livello internazionale, a partire dalla metà del secolo scorso, tanto che nel 1998 si poteva affermare che “il fatto che le norme per le lettere di credito standby abbiano ormai una loro autonoma formulazione testimonia l’importanza e la maturità del prodotto finanziario che esse regolano.
Gli importi monetari trattati attraverso standby eccedono infatti largamente quelli riguardanti le lettere di credito commerciali. Sebbene richiamino alla mente gli Stati Uniti, ove sono state inizialmente impiegate e dove sono più largamente utilizzate, le standby costituiscono un prodotto veramente internazionale.
Infatti, la massa di impegni standby delle banche non appartenenti agli Stati Uniti è superiore a quella delle standby delle banche statunitensi.
Lo strumento standby è, inoltre, utilizzato in modo crescente nel mondo” (cfr. la Prefazione alle ISP 98, “Regole e Prassi Internazionali relative alle Standby-Pubblicazione n. 590 della Camera di Commercio Internazionale” di Parigi).

1.3. Vale la pena di notare che una definizione di lettera di credito standby non è presente nello Uniform Commercial Code degli Stati Uniti d’America (la patria delle SBLC) che, all’ art. 5, disciplina le “Letters of Credit”.
Analogamente non è presente una definizione della SBLC né nelle Regole ed usi uniformi sui crediti documentari della Camera di commercio internazionale di Parigi né nella United Nations Convention on independent guarantees and stand-by letters of credit del 11 Dicembre 1995, di cui parliamo più avanti.
La definizione della SBLC è rinvenibile, a livello di normative internazionali, nelle ISP98, ove (all’art. 1.06, lett. a) si statuisce sinteticamente che la SBLC “is an irrevocable, independent, documentary, and binding undertaking”.

1.4. La prassi conosce diverse tipologie di lettere di credito standby. Le SBLC vengono comunemente classificate a seconda della funzione che esse svolgono nell’operazione commerciale o finanziaria sottostante. Si parla pertanto di “Commercial Standby”, “Financial Standby”, “Performance Standby”, “Advance Payment Standby”, “Bid Bond/Tender Standby”, “Counter Standby”, “Direct Pay Standby”, “Insurance Standby”.

2. Il cammino verso una disciplina “uniforme” delle lettere di credito standby
A seguito della diffusione delle lettere di credito standby nel commercio internazionale, si pose per tali contratti il problema dell’individuazione del loro regime giuridico, in relazione alla legge applicabile, e conseguentemente nacque l’esigenza di impedire che l’operazione di garanzia, rappresentata dall’emissione di una lettera di credito standby, potesse essere assoggettata a norme legislative tra loro in conflitto, in quanto provenienti da diversi ordinamenti nazionali (ad es., negli Stati Uniti d’America le SBLC erano e sono disciplinate dall’ art. 5 dello Uniform Commercial Code).
A tale esigenza si tentò di dare rispos ta nei primi anni ottanta del secolo scorso, da parte della Camera di commercio internazionale di Parigi, con le Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari (UCP 400, revisione 1983), il cui art. 1 prevedeva che le Norme stesse si applicassero “a qualsiasi credito documentario ivi comprese, nella misura in cui vi si possono applicare, le lettere di credito standby…”).
Gli UCP 400 dunque (che peraltro non fornivano alcuna definizione della lettera di credito standby), da una parte, menzionavano esplicitamente e per la prima volta la lettera di credito standby come “sottotipo” del credito documentario, e, dall’altra, ne circoscrivevano la loro applicazione alla lettera di credito standby negli stretti limiti di compatibilità con la disciplina redatta per il credito documentario. Pertanto, la formulazione della norma di cui all’art. 1 degli UCP 400 del 1983 (replicata successivamente dall’art. 1 delle UCP 500, revisione 1993, e dall’art. 1 degli UCP 600 attualmente vigenti: “Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentarirevisione 2007-pubblicazione n. 600 della Camera di Commercio Internazionale” di Parigi) purtroppo comportava (ed attualmente comporta) obiettive difficoltà ed incertezze per gli operatori nell’ individuare con esattezza quali regole degli UCP (ed in quale misura) fossero applicabili alle lettere di credito standby.
Tali difficoltà ed incertezze sono dovute alla predisposizione di una (peraltro minimale) disciplina delle lettere di credito standby all’interno dei crediti documentari, laddove le SBLC sono strumenti con natura e funzione ben differente da quella dei crediti documentari ancorchè il meccanismo di utilizzo “documentario” sia comune ad entrambi: le SBLC sono infatti strumenti di garanzia mentre i crediti documentari sono strumenti di pagamento.
Alla fine del secolo scorso vennero realizzati due importanti progressi, nel cammino volto a realizzare uno specifico complesso di regole uniformi applicabili al settore delle lettere di credito standby, per disciplinarne gli aspetti più controversi e delicati.
Infatti nel dicembre 1995 l’UNCITRAL/United Nations Commission for International Trade Law (organismo ONU il cui scopo è quello di promuovere la progressiva armonizzazione e l’unificazione del diritto in via intergovernativa al fine di rimuovere gli ostacoli agli scambi derivanti da carenze o differenze fra le normative nazionali in materia di commercio internazionale) ultimava i lavori di redazione di una Convenzione di diritto uniforme sulle garanzie autonome e le lettere di credito standby e pertanto, in data 11 dicembre 1995, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottava la United Nations Convention on independent guarantees and stand-by letters of credit.
La Convenzione entrava in vigore il 1° gennaio 2000. La Convenzione è costituita da un complesso organico e completo di norme, che in modo articolato disciplinano l’uso delle garanzie internazionali e delle lettere di credito standby, con l’intento di fornire agli operatori uno strumento normativo chiaro e completo. Al riguardo vale la pena di ricordare che la Convenzione si poneva (e si pone) solo come “proposta” di normativa “modello” ai singoli Stati che intendono armonizzare con il contesto commerciale internazionale il diritto interno nella materia delle garanzie autonome e delle lettere di credito standby.
Vale anche la pena di ricordare che, al 1° gennaio 2010, la Convenzione era in vigore tra otto Paesi. Nel 1998 venivano infine “emanate” le “International Stand-by Practices” (ISP98), pubblicazione della Camera di Commercio Internazionale di Parigi n. 590. Al riguardo ci si può limitare ad osservare in questa sede che le ISP98 costituiscono un corpo organico di norme volte a disciplinare specificamente le lettere di credito standby.
Esse, tra l’altro (come si legge nella Prefazione alla Pubblicazione n. 590 della ICC), vennero elaborate avendo riguardo alla loro compatibilità con il testo della United Nations Convention on independent guarantees and stand-by letters of credit e con i diritti nazionali (di origine sia legislativa che giurisprudenziale), tenuto anche conto della prassi delle lettere di credito standby sviluppatasi negli ordinamenti nazionali.

3. La situazione attuale e le prospettive
E’ indubbio il ruolo fondamentale e meritorio svolto dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi per contribuire alla creazione di una disciplina uniforme delle lettere di credito standby nell’ambito del commercio internazionale (oltre che delle classiche garanzie a prima domanda).
Oggi gli operatori che utilizzano le SBLC in ambito internazionale possono optare di sottoporle (se, come generalmente accade, intendono avvalersi delle normative della Camera di Commercio Internazionale di Parigi) agli UCP 600 oppure alle ISP98 (nel caso invece in cui gli operatori intendano utilizzare le classiche garanzie a prima domanda, anziché le SBLC, essi possono eventualmente sottoporle alle URDG 758 “Norme Uniformi della Camera di Commercio Internazionale per le Garanzie a Prima Richiesta-revisione 2010-pubblicazione n. 758 della Camera di Commercio Internazionale” di Parigi).
Nella pratica del commercio internazionale è possibile constatare che gli operatori di taluni Paesi (principalmente gli Stati Uniti d’America, alcuni Paesi del centro America e dell’ America latina, alcuni Paesi dell’estremo oriente) sottopongono prevalentemente le SBLC alle ISP98. Viceversa, gli operatori di altre aree del mondo sottopongono prevalentemente le SBLC agli UCP 600. Per quanto riguarda l’Italia può constatarsi una generale tendenza degli operatori a sottoporre le SBLC agli UCP 600 anziché alle ISP98.
Sempre per quanto riguarda l’Italia va detto, per inciso, che le normative della Camera di Commercio Internazionale di Parigi (e dunque sia gli UCP che le ISP98) sono qualificabili, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, come “clausole d’uso” (usi negoziali) ex art. 1340 cod. civ. Detto ciò, resta da chiedersi perché gli operatori di una “parte del mondo” (tra cui l’Italia) siano riluttanti a sottoporre le SBLC alle ISP98, visto che le ISP98 (a differenza degli UCP 600) costituiscono un corpo organico di norme volto a disciplinare specificamente le lettere di credito standby.
A mio avviso, la riluttanza di tali operatori ad utilizzare le ISP98 è presumibilmente spiegabile con il fatto che essi hanno una maggiore dimestichezza con gli UCP 600 in quanto le operazioni di credito documentario (necessariamente sottoposte agli UCP) sono di frequenza, numero e volumi assai maggiori rispetto alle operazioni di SBLC (sottoponibili agli UCP oppure alle ISP98).
In ogni caso, qualunque sia la ragione del mancato utilizzo delle ISP98 da parte degli operatori di alcuni Paesi, appare necessario a mio avviso che, in sede della prossima revisione degli UCP 600, venga, una volta per tutte, attentamente riconsiderato se continuare a mantenere la (peraltro mimimale) disciplina delle lettere di credito standby all’interno delle Norme ed usi uniformi sui crediti documentari.
E’ altresì auspicabile, a mio avviso, che in tale sede venga deciso di espungere dagli UCP il riferimento alle lettere di credito standby.
Ciò per la ragione che non è più sussistente l’esigenza che a suo tempo consigliò (nell’ormai lontano 1983) alla Camera di Commercio Internazionale di prevedere la regolamentazione delle lettere di credito standby insieme ai crediti documentari.
Invero, già diciotto anni fa si leggeva (nella stessa Prefazione alla pubblicazione della Camera di Commercio Internazionale di Parigi n. 590 sulle International Stand-by Practices” ISP98) che “…è risultato evidente da tempo che le NUU non sono totalmente applicabili né idonee a regolare le standby, così come del resto è riconosciuto nello stesso Articolo 1 delle NUU n. 500 laddove si afferma che esse si applicano alle standby <<nella misura in cui vi si possono applicare>>” Del resto, negli anni successivi e sino ad oggi si sono sempre di più levate voci, in ambito internazionale, di operatori e studiosi che hanno evidenziato come “the better option would be to leave standby letters of credit out of the UCP”.

Luigi Pedretti è avvocato cassazionista, componente della Commissione Diritto e Pratiche del Commercio Internazionale di ICC Italia e componente del Comitato Direttivo di Credimpex-Italia.

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