In Anti-Corruption and Corporate Responsibility

gennaio 2017 – È entrato in vigore il 25 gennaio 2017, per gli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017, l’obbligo per le imprese di interesse pubblico e di grandi dimensioni di presentare una dichiarazione di carattere non finanziario sugli impatti sociali ed ambientali della propria azione. ICC Italia ha accolto con favore il provvedimento, riconoscendo la necessità di un maggior coinvolgimento degli operatori economici per il raggiungimento dei più ampi obiettivi di sviluppo sostenibile, nonché di un adeguato sistema di incentivi e di strategie di Corporate Social Responsibility proattive, che evidenzino un impegno diretto lungo tutta la filiera produttiva.

Gli obblighi di rendicontazione, sanciti dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, attuazione della direttiva 2014/95/UE, si riferiscono agli enti di interesse pubblico e alle imprese con oltre 500 dipendenti e che abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:

a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;
b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro.

Il decreto prevede, inoltre, che anche le imprese non sottoposte all’obbligo possano presentare analoga dichiarazione in forma volontaria, prevedendo forme semplificate per le PMI. Tale previsione è significativa in quanto sono molte le imprese che redigono già report di sostenibilità, rendicontando su aree anche più vaste rispetto a quelle previste dal decreto, avvalendosi degli impegni ambientali e sociali come elementi qualificanti rispetto alla concorrenza, a fronte di consumatori sempre più attenti alla salvaguardia dell’ambiente e alla tutela dei diritti umani. In relazione alle informazioni che le imprese sono chiamate a fornire, il Decreto riporta un elenco non esaustivo (lasciando quindi ai soggetti interessati la libertà di ampliarne la portata) che include:

1. l’utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non, e di risorse idriche;

2. le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera;

3. l’impatto (ove possibile sulla base di scenari realistici anche a medio termine), sull’ambiente nonché sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori di rischio ambientale e sanitario (o altri fattori di rischio rilevanti);

4. aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali;

5. rispetto dei diritti umani, misure adottate per prevenirne le violazioni, azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni discriminatori;

6. lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti adottati a tal fine.

La relazione deve altresì fornire tutte le informazioni necessarie a comprendere il modello di gestione e organizzazione delle attività aziendali, le strategie di due diligence e i Key performance indicators di carattere non finanziario; i principali rischi, generati o subiti, connessi ai temi sociali e ambientali che derivano dalle attività dell’impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, le catene di fornitura e subappalto – laddove considerate rilevanti ai fini della dichiarazione. Particolarmente apprezzabile è l’inclusione delle catene di fornitura nell’assessment, in quanto potrebbe fungere da stimolo all’intero indotto e avere l’effetto di sollecitare le imprese fornitrici, che spesso sono PMI, ad adottare standard ambientali e sociali più elevati.

Il Decreto prevede anche la possibilità – in determinate condizioni – di omettere informazioni la cui pubblicazione potrebbe compromettere la posizione commerciale dell’impresa. L’omissione non è comunque consentita nel caso in cui pregiudichi una comprensione corretta dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e degli impatti prodotti negli ambiti considerati. L’azienda può, peraltro, non rendicontare su alcuni aspetti, qualora non abbia svolto e non svolga attività attinenti, presentando una spiegazione chiara e dettagliata dei motivi.

Il Decreto precisa, infine, profili di competenza della Consob a cui fa capo il procedimento sanzionatorio in caso di inottemperanza agli obblighi o di false dichiarazioni. Per dichiarazioni incomplete o non conformi, la Consob può chiedere alla società interessata le necessarie integrazioni, evitando le sanzioni.

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